Descrizione
IL SINDACO
Nelle giornate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Garniga Terme avrà l’onore di ospitare il tradizionale Convegno distrettuale dei Vigili del Fuoco volontari del Distretto di Trento.
Vista ed esaminata l’istanza presentata dal sig. Michele Linardi, in qualità di legale rappresentante del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Garniga Terme, con sede in via dei Bagni di Fieno nr. 18 – Garniga Terme, C.F. 96006000226, acquisita al protocollo comunale sub nr. 1459 di data 5 maggio 2026, finalizzata all’occupazione temporanea di aree pubbliche comunali e, per quanto di interesse del presente provvedimento, alla temporanea chiusura dell’area adibita a parcheggio camper in loc. Zires dalle ore 10:00 di sabato 6 giugno 2026 alle ore 18:00 di domenica 7 giugno 2026, al fine di consentire le attività logistiche ed organizzative connesse alla manifestazione.
Dato atto che gli ulteriori utilizzi delle aree pubbliche comunali richiesti nell’istanza medesima risultano disciplinati con separata autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico.
Accertato che la manifestazione riveste rilevante interesse pubblico e collettivo, sia sotto il profilo della valorizzazione del volontariato e della promozione delle attività di protezione civile, sia quale occasione di aggiornamento professionale e di aggregazione istituzionale dei Corpi partecipanti, risultando altresì patrocinata dal Comune di Garniga Terme.
Dato atto che le limitazioni introdotte dal presente provvedimento comportano una priorità di tipo P2, trattandosi di ordinanza con media/bassa ripercussione sulla viabilità locale.
Ritenuto pertanto tollerabile il temporaneo disagio arrecato alla circolazione ed alla fruizione dell’area interessata, in considerazione della rilevanza pubblica dell’iniziativa e della limitata durata della stessa.
Accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 60 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 e ss.mm..
Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 e ss.mm., nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm..
Visto lo Statuto comunale.
o r d i n a
- la chiusura temporanea dell’area adibita a parcheggio camper sita in loc. Zires dalle ore 10:00 di sabato 6 giugno 2026 alle ore 18:00 di domenica 7 giugno 2026, necessaria per consentire l’allestimento e lo svolgimento delle attività operative, logistiche e ricettive connesse al Convegno dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari del Distretto di Trento;
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata, per autoveicoli, camper ed autocaravan all’interno dell’area interessata dal presente provvedimento, nelle medesime giornate e fasce orarie di cui al punto precedente;
- il ripristino dello stato dei luoghi e delle ordinarie condizioni di utilizzo dell’area a decorrere dal termine della manifestazione;
- che la regolamentazione della circolazione di cui ai punti precedenti venga resa nota al pubblico mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea, compresi gli eventuali segnali di preavviso, da installarsi, mantenersi ed eventualmente rimoversi a cura e spese del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Garniga Terme.
d i s p o n e
per tale intervento valgono le seguenti limitazioni:
- divieti di fermata e sosta (Fig. II 75 Art. 120) per camper o autocaravan
a v v e r t e
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante idonea segnaletica a cura dell’impresa incaricata.
Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 20 marzo 1865 nr. 2248 (all. E) e dell’art. 4 Legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Trento, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 nr.1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
La Polizia Locale e gli altri organi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 e. ss.mm., sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TRGA di Trento, in alternativa è ammesso il ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.
IL SINDACO
per. ind. Valerio Linardi