Descrizione
IL SINDACO
Vista l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico di una porzione di strada di via della Pozza – p.f. 3188 del C.C. di Garniga - rilasciata all’Ing. Claudio Dalri, in qualità di Responsabile Operativo della società SET Distribuzione S.p.A., con sede legale a Rovereto (TN), via Manzoni n. 24, cap. 38068 – P.IVA 01932800228, per consentire la realizzazione di una linea elettrica interrata a bassa tensione (400V), come individuata nella planimetria allegata alla richiesta prot. n. 1888 del 16 giugno 2026;
vista la successiva richiesta pervenuta al protocollo comunale al numero 1946 in data 19 giugno 2026, con cui la SET Distribuzione incarica la ditta Sensi S.r.l., con sede a Ravina di Trento, in via Provina, 26 – p.IVA 02065320232, per l’esecuzione dei lavori in parola;
vista la richiesta compiegata da parte della ditta Sensi S.r.l., inerente il rilascio di provvedimento l’istituzione di senso unico alternato sulla strada comunale di via della Pozza, all’altezza delle pp.ff. 1297/2 e 1353 del C.C. di Garniga, a partire dal giorno lunedì 29 giugno 2026 e fino a venerdì 03 luglio 2026, con previsione di tre effettive giornate lavorative, salvo condizioni meteorologiche avverse;
ritenuto opportuno, per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica e per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni adeguate, disporre la regolamentazione temporanea della viabilità;
accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 60 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 e ss.mm.;
visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 e ss.mm., nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.;
Visto lo Statuto comunale.
o r d i n a
che, con decorrenza dal giorno lunedì 29.06.2026 e fino a venerdì 03.07.2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 18.00, siano adottate le seguenti misure:
- istituzione di senso unico alternato lungo la strada comunale di via della Pozza, regolato mediante impianto semaforico, idonea segnaletica e/o movieri, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di scavo e reinterro della nuova rete elettrica;
- divieto di sosta e di fermata nel tratto interessato per tutto il periodo dei lavori, in quanto area di cantiere;
- ripristino dello stato dei luoghi nel restante orario diurno e notturno;
- posa e manutenzione della segnaletica provvisoria, compresi i segnali di preavviso, a
- cura e spese della Ditta Sensi S.r.l. di Trento.
d i s p o n e
- l’istituzione del senso unico alternato regolato con idonea segnaletica (Fig. II 41 art. 110 – Fig. II 45 art. 114 Reg. C.d.S.);
- l’istituzione del divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata (Fig. II 75 art. 120 Reg. C.d.S.);
- la fissazione del limite massimo di velocità pari a 30 km/h;
- l’istituzione del divieto di sorpasso (Fig. II 48 art. 116 Reg. C.d.S.).
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante idonea segnaletica a cura dell’impresa incaricata.
Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 20 marzo 1865 nr. 2248 (all. E) e dell’art. 4 Legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Trento, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 nr.1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
La Polizia Locale e gli altri organi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 e. ss.mm., sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TRGA di Trento, in alternativa è ammesso il ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.
IL SINDACO