ORDINANZA nr. 07/2026

Chiusura temporanea di suolo pubblico e regolamentazione della circolazione in occasione della manifestazione “Magnalonga 2026” del 06 settembre 2026.
Data:

04/09/2026

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IL SINDACO

Premesso che il D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada), così come modificato e integrato, e il D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada) rappresentano il principale riferimento normativo per la regolamentazione della circolazione e della sosta nel territorio comunale;

Considerato che il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Garniga Terme disciplina le modalità di utilizzo del suolo pubblico e delle aree aperte ad uso collettivo;

Richiamata la L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e successive modifiche, che definisce l’ordinamento degli enti locali nella Regione Trentino-Alto Adige, cui il Comune si conforma per l’adozione dei provvedimenti di interesse pubblico;

Esaminato il progetto organizzativo presentato dall’Associazione Pro Loco di Garniga Terme, a firma del suo legale rappresentante protempore Sig.ra Mariangela Comper, con istanza prot. nr. 2702 del 24 agosto 2026, finalizzato all’organizzazione della manifestazione eno-gastronomica “Magnalonga 2026”, prevista per domenica 06 settembre 2026, con partenza alle ore 09:30 dal centro dell’abitato di Garniga Terme e arrivo al Parco comunale di Garniga Terme, lungo un percorso di circa 13 km attraverso le frazioni di Gatter, Zobbio, Valle, Loc. Vecchia Segheria, Garniga Vecchia (Cà di Sotto e Cà di Sopra) e Loc. Lago;

Rilevata la necessità di garantire adeguati livelli di sicurezza ai partecipanti, prevenire congestioni del traffico e tutelare il decoro urbano, predisponendo contestualmente idonee misure per assicurare un regolare deflusso;

Considerato che risulta indispensabile l’adozione di provvedimenti temporanei di chiusura stradale, divieto di sosta e limitazione di velocità lungo l’intero percorso della manifestazione;

Ritenuto opportuno disciplinare sin d’ora le modalità di installazione e rimozione della segnaletica, nonché gli oneri a carico dell’organizzazione, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada;

o r d i n a

  • la chiusura temporanea al traffico veicolare di tutti i parcheggi frazionali indicati nelle località sotto indicate, con divieto di sosta e fermata, nella giornata di domenica 06 settembre 2026, dalle ore 08.00 alle 16.00 e/o comunque fino a fine manifestazione, inquanto aree d’uso alla manifestazione:

- Gatter;

- Zobbio;

- Valle;

- Loc. Vecchia Segheria;

- Garniga Vecchia Cà di Sotto;

- Garniga Vecchia Cà di Sopra;

- Loc. Lago;

  • la chiusura temporanea della S.P. 25 in corrispondenza del bivio per la Fraz. Zobbio, al fine di consentire in sicurezza l’attraversamento dei partecipanti. Il transito avverrà verso circa le ore 11.00 di domenica 06.09.2026 e dovrà svolgersi in presenza di personale dei Vigili del Fuoco Volontari di Garniga Terme, per la dovuta sorveglianza;                                     
  • lungo le strade interne del percorso indicato, varranno le seguenti limitazioni:

- divieto di sosta (Fig. 74 Art. 120)

- limite massimo di velocità: 30 km/h;

- divieto di sorpasso (fig. II 48 Art. 116).

  • a regolamentazione di cui ai punti precedenti, sarà resa nota al pubblico mediante regolamentari segnali stradali, compresi i segnali di preavviso, che saranno posti ad onere e cura del richiedente, almeno 48 ore prima dello svolgimento della manifestazione.

                                                                                        a v v e r t e

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr.285, la presente ordinanza dovrà essere resa nota al pubblico mediante idonea segnaletica, posta e gestita a spese e sotto la responsabilità dei richiedenti la manifestazione.
Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i cartelli eventualmente affissi lungo il percorso, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 20 marzo 1865 nr. 2248 (all. E) e dell’art. 4 Legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Trento, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in
cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 nr.1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
La Polizia Locale e gli altri organi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 e. ss.mm., sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TRGA di Trento, in alternativa è ammesso il ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
per. ind. Valerio Linardi

A cura di

Ufficio Edilizia privata e pubblica

L'Ufficio Tecnico comunale si occupa dell'edilizia privata e pubblica. Sovrintende allo sviluppo edilizio del territorio, nel rispetto delle norme urbanistiche

Ulteriori informazioni

Data di scadenza

07/09/2026

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 04/09/2026 11:20

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